(massima n. 1)
L'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non č richiesta un'analisi lucida della realtā, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto.