(massima n. 1)
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" č sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non č sufficiente ad impedire l'applicabilitā delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.