(massima n. 1)
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, cosģ come - pił in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformitą previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestivitą previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.