(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalitą" possono rientrare nel concetto di "infermitą", purché siano di consistenza, intensitą e gravitą tali da incidere concretamente sulla capacitą di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.