(massima n. 1)
In tema di disturbo di personalitą, gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare se il rimprovero all'autore di un reato possa esser mosso per quello specifico fatto, ossia se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo "settoriale"), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta.