(massima n. 1)
In tema di responsabilitą per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietą, la responsabilitą del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto.