(massima n. 1)
La responsabilitą di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalitą tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilitą ed inevitabilitą, dal punto di vista oggettivo e della regolaritą o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.