(massima n. 1)
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilitą ex art. 2051 c.c. implica la disponibilitą giuridica e materiale del bene che dą luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilitą per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilitą.