(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilitą del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilitą deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrą invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilitą ed eccezionalitą tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, cosģ da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.