(massima n. 1)
La responsabilitā ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attivitā illecita posta in essere dal proprio agente č esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente.