(massima n. 1)
Nell'appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente, la responsabilitą dell'appaltatore per gravi difetti, ai sensi dell'articolo 1669 cod. civ., sussiste anche quando l'ingerenza e le istruzioni del committente ne limitino autonomia e discrezionalitą, tranne il caso in cui queste abbiano una continuitą ed un'analiticitą tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltą di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, ipso facto, in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente.