(massima n. 1)
L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullitą della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceitą della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invaliditą di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullitą di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialitą rispetto al contratto stesso.