(massima n. 1)
In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinitą tra il debitore principale e il fideiussore non č sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinitą tra il fideiussore e l'amministratore unico della societą debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della societą debitrice.)