(massima n. 1)
Non č configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione ad un fatto ingiusto altrui commesso nei confronti di un terzo non legato all'agente da rapporti personali tali da doverne assumere la difesa.