(massima n. 1)
È configurabile il concorso tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. e quella di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-sexies, cod. pen., in quanto la prima, riguardante le condotte commesse in danno di soggetti che versano in condizione di minorata difesa, non assorbe l'altra, riguardante invece le condotte commesse in luoghi di assistenza e di cura in cui si esige un adeguato standard comportamentale nell'approccio verso le persone che siano ivi ospitate, non potendo ritenersi che il ricovero in dette strutture comporti necessariamente una situazione di minorata difesa.