(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilitā del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneitā astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.