(massima n. 2)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui è previsto il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. e non anche rispetto all'ipotesi di cui al secondo comma della norma medesima, in quanto, nel primo caso, la deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento risponde all'esigenza di contrastare in termini più afflittivi le condotte di chi abbia coinvolto minori in illeciti penali, mentre, nel secondo caso, la ragione dell'esclusione del divieto di prevalenza risiede nella necessità di restituire flessibilità applicativa al giudice, a fronte del particolare inasprimento sanzionatorio.