(massima n. 1)
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalitą nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalitą, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilitą.