(massima n. 1)
Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile č sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennitā erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilitā ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non giā dall'indennitā corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrā, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennitā e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.