(massima n. 1)
I provvedimenti in forza dei quali sono disposte la sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale e quella cautelare dal servizio di impiegato comunale hanno natura amministrativa. Con riguardo agli stessi non può, dunque, trovare applicazione il disposto dell'art. 662, comma 2, c.p.p., in forza del quale nella durata delle pene accessorie temporanee applicate dal giudice penale deve essere computata la misura interdittiva di contenuto corrispondente che sia stata eventualmente disposta a titolo cautelare nei riguardi dell'imputato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli artt. 287 e seguenti del codice di rito.