(massima n. 1)
L'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilitą, con la conseguenza che deve escludersi la nullitą della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilitą, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non gią di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilitą civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l'esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilitą risarcitoria, pur avendo gią ricevuto le rimostranze di una paziente per l'esito negativo di un intervento precedentemente effettuato).