(massima n. 1)
Il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. delle sentenze emesse negli Stati dell'Unione europea, promosso al fine di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12, n. 2, cod. pen., risolvendosi nella imposizione al condannato di un'ulteriore sanzione per lo stesso fatto per il quale egli è stato già giudicato all'estero, trova limite nel divieto del "ne bis in idem" eurounitario, giacché le garanzie convenzionali di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 54 della Convenzione di Schengen mirano a tutelare l'individuo, non solo dalla inflizione di una seconda pena ma, ancor prima, dal pregiudizio di dover subire un secondo processo per lo stesso fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito presuppone che tra i due procedimenti punitivi esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, indimostrata nel caso in scrutinio).