(massima n. 1)
Il reato di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'art. 12, comma 6, L. 19 febbraio 2004, n. 40, commesso all'estero, si consuma nel luogo in cui si sottoscrive il contratto di maternità surrogata e col compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita del figlio, non avendo rilevanza penale, ai fini dell'applicazione della legge italiana, le condotte iniziali volte ad acquisire informazioni sulla fattibilità della pratica, anche se poste in essere in territorio italiano. In ogni caso, l'azione penale esercitata – nel caso di reato commesso interamente all'estero – non può essere utilmente proseguita se manca la richiesta del Ministro della Giustizia di cui all'art. 9, comma 2, c.p. Non vìola il principio di tassatività e legalità di cui all'art. 25 Cost. l'interpretazione adeguatrice della suddetta disposizione speciale volta a selezionare, facendo ricorso agli ordinari strumenti ermeneutici, le condotte ritenute di rilevanza penale, in quanto orientata ad aumentare la tipicità della medesima norma incriminatrice.