(massima n. 1)
In tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunitā costiera: pertanto, č compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell'Autoritā giudiziaria italiana. (In motivazione, la S.C. ha affermato che con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 - art. 19 -, lo Stato italiano ha rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano rilevanza solo all'interno della comunitā viaggiante sulla stessa; richiamando anche la prassi internazionale, la Corte, inoltre, ha precisato che per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero devono farsi riferimento al requisito del "disturbo effettivo" e a quello del "disturbo morale", quest'ultimo relativo a fatti la cui natura č solo potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunitā territoriale; nel caso di specie, č stata ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano in considerazione delle ripercussioni all'esterno del fatto contestato - un tentato omicidio - e dell'allarme creato nella comunitā locale, evidenziato dall'attivazione dell'apparato sanitario di emergenza e dell'apparato di polizia).