(massima n. 1)
Lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, per cui viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione, alla luce dell'art. 6 dell'accordo economico collettivo 19 dicembre 1979 per gli agenti e rappresentanti di commercio di aziende industriali (vigente alla data della nascita del rapporto) che prevede tale compenso solo quando sussista un obbligo particolare e ulteriore dell'agente, e non un'attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse.