(massima n. 1)
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravitā della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attivitā per luoghi, tempi, modalitā e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalitā aziendali - assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimitā del recesso, č sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimitā, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).