(massima n. 1)
Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, č configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.