(massima n. 1)
Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entitą del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilitą posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilitą che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuitą con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuitą nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).