(massima n. 1)
Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilitā del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attivitā implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioč, la prestazione tipica che č oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilitā contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).