(massima n. 1)
In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel dichiarato timore di subirne l'azione diretta).