(massima n. 1)
Dal momento che, nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto.