(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il mancato conseguimento del certificato di agibilitą del bene locato non attiene alla validitą del contratto e non rientra fra i vizi della cosa ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, nonostante le parti avessero stabilito l'essenzialitą della pattuizione relativa alla sussistenza dell'agibilitą dell'immobile, aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dal conduttore, che aveva denunciato la mancanza della "licenza di abitabilitą").