(massima n. 1)
Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non č configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale).