(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalitą esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.