(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, in caso di acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c., a cui la norma tributaria rimanda, l'effetto traslativo si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso, sicché, in base alla regola generale di cui all'art. 75 (attuale 109), comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all'esercizio dell'anno in cui il bene è stato spedito.