(massima n. 1)
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attivitā imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", cosė come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attivitā imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta č soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.