(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1482, comma 1, c.c. il promittente acquirente può sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa oggetto del contratto risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal promittente venditore e dal promittente acquirente stesso ignorati. La facoltà di recesso, tuttavia, non preclude al promittente acquirente la facoltà di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento.