(massima n. 1)
L'avallo cambiario rilasciato da una societā in accomandita semplice in favore del socio amministratore e di un terzo č nullo, ex art. 2624 c.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 61 del 2002), con riferimento al socio amministratore, ma solo annullabile nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 1395 c.c., per il potenziale conflitto di interessi che si determina in assenza di una specifica autorizzazione da parte della societā. Del resto, l'istituto dell'avallo č riconducibile alla categoria della fideiussione, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, tra le quali anche quella secondo cui la nullitā di un rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.