(massima n. 1)
Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, in quanto le garanzie concesse dalla società avevano lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo).