(massima n. 1)
Quando il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, si avvale della facoltà di recesso prevista dell'art. 1385 c.c. ovvero ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453 c.c., 2° comma, il promittente venditore non può più attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia.