(massima n. 1)
La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed č pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegni ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell'affare.