(massima n. 1)
La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietā di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era giā spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, č suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietā, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietā ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.