(massima n. 1)
L'esigenza di chiarezza e di univocitā che devono rivelare i divieti ed i limiti regolamentari di destinazione alle facoltā di godimento dei condomini sulle unitā immobiliari in proprietā esclusiva, coerente con la loro natura di servitų reciproche, comporta che il contenuto e la portata di detti divieti e limiti vengano determinati fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate. L'art. 1362 c.c. allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocitā la volontā dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non č ammissibile.