(massima n. 1)
In tema di responsabilitā precontrattuale ex art. 1338 c.c., č dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che puō venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali č stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilitā che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.