(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente.