(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti postali, l'accordo del 10 luglio 2008, intervenuto tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali - non avente natura giuridica di contratto per adesione ex art. 1332 c.c. - non può essere applicato agli assunti dopo l'1 gennaio 2006, in forza di contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, esulando detta tipologia contrattuale dall'ambito applicativo dell'accordo, né è ravvisabile in tale esclusione una violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento con i lavoratori assunti con contratti a termine stipulati per le causali di cui all'art. 1 dello stesso decreto, trattandosi di situazioni non omogenee ed oggettivamente incomparabili, e risultando altresì ragionevole la scelta aziendale di consolidare i rapporti di lavoro ancora in essere in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato.