(massima n. 1)
Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può limitare la propria transazione alla quota gravante su colui che effettua la transazione, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui, ovvero può estenderla all'intera obbligazione ex art. 1305 c.c. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. E' questione di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) stabilire se i transigenti abbiano compiuto l'una o l'altra scelta.