(massima n. 1)
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non č possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensė un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.