(massima n. 1)
In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validitā ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, č idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validitā della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IlSole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).