(massima n. 1)
La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non č applicabile sul trattamento di invaliditā civile (nella specie, indennitā di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invaliditā che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identitā del titolo per l'assoluta diversitā dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operativitā della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.